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LEGGE 1 aprile 1915, n. 476

Che converte in legge 17 decreti Reali recanti provvedimenti a favore dei paesi danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 e porta modificazioni ai decreti stessi con l'aggiunta di altre disposizioni. (015U0476)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-4-1915 al: 15-12-2009
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Art. 1



Sono convertiti in legge i seguenti decreti Reali, recanti provvedimenti in conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915:

R. decreto 14 gennaio 1915, n. 7, che aumenta di L. 2 milioni lo stanziamento del fondo di riserva per le spese impreviste (Allegato A);

R. decreto 14 gennaio 1915, n. 13, portante nomina di un R. commissario per i comuni danneggiati dei circondari di Avezzano e di Sora e altre disposizioni riguardanti i Comuni stessi (Allegato B);
R. decreto 21 gennaio 1915, n. 20, concernente la moratoria di sei mesi per le cambiali, gli assegni bancari e le obbligazioni commerciali nella provincia di Aquila e nel circondario di Sora (Allegato C);

R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, portante provvedimenti vari a favore dei Comuni colpiti dal terremoto, da iscriversi in appositi elenchi (Allegato D);

R. decreto 21 gennaio 1915, n. 31, riguardante il pagamento di stipendi ed assegni ai maestri elementari nei Comuni colpiti dal terremoto (Allegato E);

R. decreto 21 gennaio 1915, n. 39, che concede speciali facilitazioni per i trasporti sulle ferrovie dello Stato resi necessari in conseguenza del terremoto (Allegato F);

R. decreto 21 gennaio 1915, n. 40, col quale è delegata la Direzione generale delle ferrovie dello Stato per gli acquisti nel Regno e all'estero di materiale e provviste per opere urgenti e per riparare danni causati dal terremoto (Allegato G);

R. decreto 22 gennaio 1915, n. 28, con cui si provvede alla nomina di un R. commissario per i Comuni del circondario di Sora (Allegato H);

R. decreto 28 gennaio 1915, n. 48, recante provvedimenti relativi all'amministrazione della giustizia nei luoghi colpiti dal terremoto (Allegato I);

10° R. decreto 31 gennaio 1915, n. 53, che stabilisce nuove norme circa la moratoria e la esenzione degli interessi sulle cambiali e sugli assegni bancari di debitori residenti in Comuni colpiti dal terremoto (Allegato L);

11° R. decreto 5 febbraio 1915, n. 62, che dispone la formazione di elenchi dei Comuni meno gravemente danneggiati e porta altri provvedimenti (Allegato M);

12° R. decreto 11 febbraio 1915, n. 106, portante norme per la costruzione dello baracche ed altri provvedimenti a tutela della incolumità pubblica nei luoghi colpiti dal terremoto (Allegato N);
13° R. decreto 11 febbraio 1915, n. 109, col quale si dispone che ai Comuni più duramente colpiti sia corrisposta, a carico dello Stato, la somma occorrente a pareggiare i rispettivi bilanci degli anni dal 1915 al 1920, per la parte delle spese obbligatorie (Allegato O);

14° R. decreto 11 febbraio 1915, n. 114, col quale è concessa l'esenzione dai diritti doganali per l'importazione delle case mobili, materiali da costruzione ed altri oggetti, e sono accordate agevolazioni ai Comuni danneggiati (Allegato P);

15° R. decreto 12 febbraio 1915, n. 110, col quale si dispone la sospensione, nei Comuni danneggiati, del corso delle prescrizioni e dei termini perentori relativi alle assicurazioni, e della riscossione dei debiti per semestralità verso gli Istituti di credito fondiario (Allegato Q);

16° R. decreto 12 febbraio 1915, n. 111, che dispone la concessione di una indennità di disagiata residenza a favore dei funzionari civili di ruolo delle Amministrazioni governative in servizio nei Comuni danneggiati (Allegato R);

17° R. decreto 14 febbraio 1915, n. 117, che dispone la sospensione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile limitatamente alle prime tre rate del 1915, nei Comuni meno gravemente danneggiati (Allegato S).

Nei decreti stessi sono introdotte le modificazioni ed aggiunte contenute negli articoli seguenti.