stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 aprile 1915, n. 476

Che converte in legge 17 decreti Reali recanti provvedimenti a favore dei paesi danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 e porta modificazioni ai decreti stessi con l'aggiunta di altre disposizioni. (015U0476)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-4-1915
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono  convertiti  in  legge  i  seguenti  decreti  Reali,   recanti
provvedimenti in conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915: 
 
    1° R. decreto 14 gennaio 1915, n. 7, che aumenta di L. 2  milioni
lo  stanziamento  del  fondo  di  riserva  per  le  spese  impreviste
(Allegato A); 
 
    2° R. decreto 14 gennaio 1915, n. 13, portante nomina  di  un  R.
commissario per i comuni danneggiati dei circondari di Avezzano e  di
Sora e altre disposizioni riguardanti i Comuni stessi (Allegato B); 
 
    3° R. decreto 21 gennaio 1915, n. 20, concernente la moratoria di
sei mesi per le cambiali,  gli  assegni  bancari  e  le  obbligazioni
commerciali nella provincia di  Aquila  e  nel  circondario  di  Sora
(Allegato C); 
 
    4° R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, portante provvedimenti vari
a favore dei Comuni colpiti dal terremoto, da iscriversi in  appositi
elenchi (Allegato D); 
 
    5° R. decreto 21 gennaio 1915, n. 31, riguardante il pagamento di
stipendi ed assegni ai maestri  elementari  nei  Comuni  colpiti  dal
terremoto (Allegato E); 
 
    6° R. decreto 21  gennaio  1915,  n.  39,  che  concede  speciali
facilitazioni  per  i  trasporti  sulle  ferrovie  dello  Stato  resi
necessari in conseguenza del terremoto (Allegato F); 
 
    7° R. decreto 21 gennaio 1915, n. 40, col quale  e'  delegata  la
Direzione generale delle ferrovie dello Stato per  gli  acquisti  nel
Regno e all'estero di materiale e provviste per opere urgenti  e  per
riparare danni causati dal terremoto (Allegato G); 
 
    8° R. decreto 22 gennaio 1915, n. 28, con cui  si  provvede  alla
nomina di un R. commissario per i  Comuni  del  circondario  di  Sora
(Allegato H); 
 
    9° R. decreto 28  gennaio  1915,  n.  48,  recante  provvedimenti
relativi all'amministrazione della giustizia nei luoghi  colpiti  dal
terremoto (Allegato I); 
 
    10° R. decreto 31 gennaio 1915, n. 53, che stabilisce nuove norme
circa la moratoria e la esenzione degli interessi  sulle  cambiali  e
sugli assegni bancari di debitori residenti  in  Comuni  colpiti  dal
terremoto (Allegato L); 
 
    11° R. decreto 5 febbraio 1915, n. 62, che dispone la  formazione
di elenchi dei Comuni  meno  gravemente  danneggiati  e  porta  altri
provvedimenti (Allegato M); 
 
    12° R. decreto 11 febbraio 1915, n. 106, portante  norme  per  la
costruzione dello baracche ed  altri  provvedimenti  a  tutela  della
incolumita' pubblica nei luoghi colpiti dal terremoto (Allegato N); 
 
    13° R. decreto 11 febbraio 1915, n. 109, col quale si dispone che
ai Comuni piu' duramente colpiti  sia  corrisposta,  a  carico  dello
Stato, la somma occorrente a pareggiare i  rispettivi  bilanci  degli
anni dal  1915  al  1920,  per  la  parte  delle  spese  obbligatorie
(Allegato O); 
 
    14° R. decreto 11 febbraio 1915, n. 114, col  quale  e'  concessa
l'esenzione  dai  diritti  doganali  per  l'importazione  delle  case
mobili, materiali da costruzione ed altri oggetti, e  sono  accordate
agevolazioni ai Comuni danneggiati (Allegato P); 
 
    15° R. decreto 12 febbraio 1915, n. 110, col quale si dispone  la
sospensione, nei Comuni danneggiati, del corso delle  prescrizioni  e
dei  termini  perentori  relativi   alle   assicurazioni,   e   della
riscossione dei  debiti  per  semestralita'  verso  gli  Istituti  di
credito fondiario (Allegato Q); 
 
    16°  R.  decreto  12  febbraio  1915,  n.  111,  che  dispone  la
concessione di una indennita' di disagiata  residenza  a  favore  dei
funzionari civili  di  ruolo  delle  Amministrazioni  governative  in
servizio nei Comuni danneggiati (Allegato R); 
 
    17°  R.  decreto  14  febbraio  1915,  n.  117,  che  dispone  la
sospensione   dell'imposta   sui   redditi   di   ricchezza    mobile
limitatamente  alle  prime  tre  rate  del  1915,  nei  Comuni   meno
gravemente danneggiati (Allegato S). 
 
  Nei decreti stessi sono introdotte  le  modificazioni  ed  aggiunte
contenute negli articoli seguenti.