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REGIO DECRETO-LEGGE 28 marzo 1915, n. 357

Riguardante la nomina ad ufficiale medico di complemento. (015U0357)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/1915
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 8 luglio 1917, n. 1073 (in G.U. 13/07/1917, n. 165).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-4-1915 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con la legge 8 giugno 1913, n. 601;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;
Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, sugli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;
Considerata la necessità di usufruire del maggior numero di ufficiali medici;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È fatta facoltà al Ministero della guerra di nominare, fino al 31 dicembre 1915, ufficiali di comple-mento nel corpo sanitario militare i laureati in medicina e chirurgia ascritti alla 1ª, 2ª e 3ª categoria, di età non superiore ai 40 anni, ferme restando le disposizioni che regolano il normale reclutamento dei sottotenenti di complemento delle varie armi e corpi.