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REGIO DECRETO-LEGGE 28 marzo 1915, n. 339

Riguardante l'istituzione della qualifica di primo capitano. (015U0339)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1915
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 aprile 1922, n. 479 (in G.U. 25/04/1922, n. 97).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-4-1915
al: 31-12-1933
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e
dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra  approvato  con  R.
decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni; 
 
  Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254,  sull'avanzamento  nel  Regio
esercito, modificata colla legge 2 giugno 1913, n. 601, e  successive
modificazioni; 
 
  Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806 sullo stato  degli  ufficiali
del R. esercito e della R. marina; 
 
  Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi  ed  assegni  fissi
pel R. esercito approvato con R. decreto  14  luglio  1898,  n.  380,
modificato con le leggi 6 luglio 1908, n. 362,  17  luglio  1910,  n.
515, e 28 giugno 1912, n. 641; 
 
  Considerata   l'opportunita'   di   istituire,   per   riparare   a
sperequazioni di carriera, e in  vista  della  lunga  permanenza  nei
gradi di ufficiali inferiori,  una  speciale  categoria  di  capitani
anziani; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro, segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra, di concerto con quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I capitani, che abbiano 12 anni di grado  o  20  di  anzianita'  da
ufficiale, in servizio attivo permanente, assumono  la  qualifica  di
primo capitano. 
 
  Nel computo  dei  20  anni  di  anzianita'  agli  effetti  di  tale
disposizione si muovera', sempre  quando  cio'  sia  piu'  favorevole
all'ufficiale: 
 
  per i capitani dell'arma dei carabinieri  Reali,  dal  quarto  anno
immediatamente  precedente  alla  promozione   a   tonante,   per   i
provenienti dai marescialli, od al trasferimento  nel  ruolo,  per  i
provenienti dalle altre armi; 
 
  per  i  capitani  medici,  pure  dal  quarto  anno   immediatamente
precedente alla promozione a tenente; 
 
  per i capitani delle armi di  artiglieria  e  del  genio  e  per  i
capitani veterinari dal terzo.