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REGIO DECRETO 21 marzo 1915, n. 305

Col quale viene prorogata di 30 giorni la permanenza alle armi dei militari richiamati dal congedo col R. decreto 28 gennaio 1915, n. 47 (015U0305)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-2-2011
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))