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REGIO DECRETO 28 gennaio 1915, n. 218

Col quale viene disposto che l'indennità dovuta per ogni intervento alle adunanze dei membri del Consiglio d'amministrazione del Fondo per il culto è dovuta anche ai membri appartenenti all'Amministrazione medesima. (015U0218)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-2-2011
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))