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REGIO DECRETO 21 gennaio 1915, n. 205

Col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari di 15 comuni della provincia di Pesaro-Urbino è affidata al Consiglio scolastico della stessa provincia (015U0205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 11-4-1915
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le leggi 4 giugno 1911, n. 487, e 20 marzo 1913, n. 206; 
 
  Vista la legge 24 dicembre 1914, n. 1443, che  proroga  il  termine
stabilito dall'art. 87 della legge 4 giugno 1911 suddetta; 
 
  Visto  il  R.  decreto  29  marzo   1914,   n.   538,   col   quale
l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della  provincia
di Pesaro e Urbino e' affidata al Consiglio scolastico tranne che per
i Comuni indicati nell'accluso elenco; 
 
  Visto il regolamento approvato con R. decreto 1°  agosto  1913,  n.
929,  e  visti  i  prospetti  di  liquidazione  formati  dall'ufficio
scolastico in applicazione dell'art. 1 dello stesso  regolamento;  le
deliberazioni dei Comuni  contemplati  nel  presente  decreto  e  del
Consiglio scolastico o della Commissione istituita a norma  dell'art.
93 della  citata  legge  del  4  giugno  1911,  con  le  quali  viene
determinato l'ammontare del contributo  da  versarsi  annualmente  da
ciascun Comune alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della
citata legge; 
 
  Visto l'art. 63 del regolamento approvato con R. decreto 1°  agosto
1913, n. 930; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'amministrazione delle scuole elementari  e  popolari  dei  Comuni
della provincia di Pesaro e Urbino indicati  nell'elenco  annesso  al
presente decreto e  firmato,  d'ordine  Nostro,  dai  ministri  della
pubblica istruzione e del tesoro, e' affidata al Consiglio scolastico
della stessa Provincia a tutti gli effetti della legge 4 giugno 1911,
n. 487, e dei regolamenti pubblicati per l'applicazione della  stessa
legge, a cominciare dal 1° aprile 1915.