Col quale il Ministero delle finanze è autorizzato, in casi
eccezionali, ad aumentare la dotazione degli uffici di vendita delle
privative senza far obbligo ai gestori degli uffici medesimi di
fornire un supplemento di cauzione. (015U0182)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/1915
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)