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REGIO DECRETO 21 febbraio 1915, n. 182

Col quale il Ministero delle finanze è autorizzato, in casi eccezionali, ad aumentare la dotazione degli uffici di vendita delle privative senza far obbligo ai gestori degli uffici medesimi di fornire un supplemento di cauzione. (015U0182)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-2-2011
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))