Col quale viene prorogato fino al 31 dicembre 1915 il termine
stabilito nell'art. 37, 2° comma delle norme approvate con Regio
decreto 25 gennaio 1913 n. 668, relative agli infortuni degli operai
sul lavoro nella Tripolitana e nella Cirenaica. (015U0146)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 14/03/1915
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)