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REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1915, n. 4

Col quale sono prorogati al 31 dicembre 1915 i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali. (015U0004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1915
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 8 luglio 1917, n. 1111 (in G.U. 19/07/1917, n. 170).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-1-1915 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge n. 854 del 14 luglio 1912 che provvede al riordinamento dell'istruzione professionale;
Ritenuto che non è stato possibile di ultimare i lavori per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali nel limite di tempo stabilito dagli articoli 12 e 13 della legge predetta;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e per il riordinamento delle scuole industriali e commerciali sono prorogati al 31 dicembre