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REGIO DECRETO 15 novembre 1914, n. 1481

Col quale viene assegnata una indennità di cauzione al magazziniere centrale ed all'economo-cassiere della Direzione generale dei telefoni. (014U1481)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 13-2-1915
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 19 luglio 1909,  n.  528,  che  approvo'  l'organico
della Direzione generale dei telefoni; 
 
  Visto il relativo regolamento e le successive aggiunte  e  varianti
approvati coi RR. decreti 16 maggio 1912, n. 574, e 6 aprile 1913, n.
462; 
 
  Visto l'art. 111 del regolamento per l'esecuzione  della  legge  11
luglio  1904,  n.  344,  sulla  riforma   dell'ordinamento   organico
dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi,  approvato  col  R.
decreto 14 ottobre 1906, n. 546; 
 
  Visto il R. decreto 22  gennaio  1914,  n.  219,  col  quale  viene
disciplinato il servizio dei materiali telefonici; 
 
  Considerata l'equita' di uniformare il  trattamento  economico  del
magazziniere  centrale  e   dell'economo-cassiere   della   Direzione
generale dei  telefoni  a  quello  degli  impiegati  aventi  analoghe
funzioni nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi; 
 
  Visto il parere del  Consiglio  di  amministrazione  del  Ministero
delle poste e dei telegrafi; 
 
  Visto il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
poste e i telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al magazziniere centrale ed  all'economo-cassiere  della  Direzione
generale dei telefoni  in  Roma,  oltre  alla  indennita'  di  carica
stabilita dall'art. 10 lettera b) della legge 19 luglio 1909, n. 528,
e' assegnata a cominciare dal corrente esercizio una indennita' annua
di cauzione,  nella  misura  del  10  per  cento  dell'importo  della
cauzione prestata e col massimo di L. 600.