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REGIO DECRETO 26 novembre 1914, n. 1440

Col quale è approvato un nuovo testo unico delle leggi sull'ordinamento della R. guardia di finanza. (014U1440)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 2-2-1915
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 4 della legge 16 luglio  1914,  n.  696,  che  concede
facolta' al Nostro Governo di coordinare e  di  pubblicare  in  testo
unico le disposizioni delle leggi relative all'ordinamento del  Corpo
della  R.  guardia  di  finanza   e   quelle   che   direttamente   o
indirettamente   vi   siano   connesse   o   vi   abbiano   apportate
modificazioni; 
 
  Visto il testo  della  legge  d'ordinamento  del  corpo  anzidetto,
allegato A, alla legge 19 luglio 1906, numero 367; 
 
  Viste le leggi 12 luglio 1908, n. 427; 11 luglio 1909, n.  479;  29
dicembre 1910, n. 894,  e  5  giugno  1913,  n.  550,  che  apportano
modificazioni ed aggiunte al citato testo di legge; 
 
  Visto l'art. 8 della legge 9 luglio 1911, n. 675,  che  approva  il
riordinamento delle Amministrazioni governative dei dazi  di  consumo
di Roma e Napoli; 
 
  Vista la legge del 27 giugno 1912, n.  660,  recante  provvedimenti
relativi a militari di truppa in posizioni speciali; 
 
  Visto l'art. 2 della  legge  8  luglio  1912,  n.  750,  che  porta
provvedimenti per il  personale  di  servizio  nelle  Amministrazioni
centrali; 
 
  Visto l'art. 3 della legge 5  giugno  1913,  n.  541,  che  approva
modificazioni ai ruoli organici  dell'Amministrazione  esterna  delle
gabelle o degli Uffici tecnici di finanza; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento della
R.  guardia  di  finanza,  visto,  d'ordine  Nostro,   dal   ministro
segretario di Stato per le finanze. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 26 novembre 1914. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                    Salandra - Daneo. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Orlando.