Che esclude dalla disposizione di cui all'art. 17 del R. decreto 11
maggio 1913, n. 457, i funzionari del pubblico ministero, i
presidenti di tribunale ed i consiglieri con funzioni di presidenti
di sezione. (014U1366)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 03/01/1915
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)