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REGIO DECRETO 3 dicembre 1914, n. 1366

Che esclude dalla disposizione di cui all'art. 17 del R. decreto 11 maggio 1913, n. 457, i funzionari del pubblico ministero, i presidenti di tribunale ed i consiglieri con funzioni di presidenti di sezione. (014U1366)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/01/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))