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REGIO DECRETO 26 novembre 1914, n. 1304

Da convertirsi in legge, col quale è autorizzato il richiamo in servizio temporaneo, presso i distretti militari, di ufficiali in posizione ausiliaria. (014U1304)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-11-1914 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito modificata dalla legge 8 giugno 1913, n. 601;
Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, modificato dal R. decreto 31 agosto 1910, n. 732;
Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435 (serie 3ª), che stabilisce la posizione di servizio ausiliario por gli ufficiali del R. esercito;
Visto il R. decreto di pari data, n. 440 (serie 3ª), che stabilisce le norme per il collocamento degli ufficiali nella posizione anzidetta;
Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;
Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380 modificato con la legge 6 luglio 1908, n. 362;
Considerata la necessità di provvedere al regolare funzionamento dei distretti militari;
Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Ferme restando le disposizioni che garantiscono i diritti all'avanzamento degli ufficiali del ruolo transitorio del personale dei distretti militari, è autorizzato il richiamo in servizio temporaneo presso i distretti medesimi di ufficiali in posizione ausiliaria di qualsiasi arma e corpo, ad eccezione dei corpi sanitario e veterinario, fino a raggiungere rispettivamente per ogni grado le cifre stabilite dalla seguente tabella:

Colonnelli 44,

Tenenti colonnelli o maggiori 88,

Maggiori o ufficiali inferiori 176.