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REGIO DECRETO 23 novembre 1914, n. 1287

Da convertirsi in legge, col quale la facoltà di chiedere anticipazioni a termini dell'art. 1 del R. decreto 18 agosto 1914, n. 827, è limitatamente estesa ai concessionari di ferrovie pubbliche per le linee già date in concessione. (014U1287)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026
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