Col quale è concesso ai ricevitori del registro, del bollo e del
demanio l'aggio del 3,50 per cento su i proventi delle pene
pecuniarie per contravvenzioni alla legge sulla Cassa nazionale di
maternità. (014U1274)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/1914
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)