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REGIO DECRETO 15 novembre 1914, n. 1262

Da convertirsi in legge, riguardante il collocamento fuori quadro di capitani delle varie armi e di alcuni corpi. (014U1262)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/11/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-11-1914 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, numero 525, modificato con la legge 17 luglio 1910, numero 515;
Vista la legge 27 giugno 1912, n. 698, che apporta aumenti alle unità delle armi combattenti e alle tabelle organiche di formazione nel R. esercito;
Visto il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1057 (art. 1, ultimo capoverso), per l'esecuzione dell'art. 4 della predetta legge 27 giugno 1912, n. 698;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito, modificata con la legge 8 giugno 1913, n. 601;
Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;
Visto il R. decreto 3 settembre 1913, n. 1199, per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601;
Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, modificato con le leggi 6 luglio 1898, n. 362 e 17 luglio 1910, n. 515;
Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1914-915 non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914, tra i quali trovasi compreso quello per il Ministero della guerra;
Considerata la necessità di mantenere nella loro piena efficienza, in vista della presente situazione internazionale, i quadri degli ufficiali e la urgenza di provvedere alle aumentate esigenze di alcuni servizi;
Ritenuta la necessità di conseguenti aumenti di stanziamento nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915;
Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




In aggiunta agli ufficiali contemplati nella tabella XV annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1908, n. 525, e modificato colle leggi 17 luglio 1910, n. 515 e 27 giugno 1912, n. 698 e con i RR. decreti 8 e 15 novembre 1914, nn. 1248 e 1249 saranno collocati fuori quadro 170 capitani dell'arma di fanteria, 55 dell'arma di cavalleria, 110 dell'arma di artiglieria, 30 dell'arma del genio, 30 capitani medici, 20 capitani di sussistenza e 15 capitani veterinari.