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REGIO DECRETO 8 novembre 1914, n. 1248

Da convertirsi in legge, riguardante il collocamento fuori quadro di capitani. (014U1248)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-11-1914 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525 modificato con la legge 17 luglio 1910, n. 515;
Vista la legge 3 luglio 1902, n. 247 che autorizza la promozione a capitano in più dell'organico di 400 tenenti di fanteria;
Vista la legge 27 giugno 1912, n. 698 che apporta aumenti alle unità delle armi combattenti e alle tabelle organiche di formazione del R. esercito;
Visto il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1057 (art. 1, ultimo capoverso) per l'esecuzione dell'art. 4 della predetta legge 27 giugno 1912, n. 698;
Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147 relativo all'ordinamento militare della Tripolitania e Cineraica;
Visto il R. decreto 29 luglio 1914, n. 872, che determina il numero degli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali per la Tripolitania e la Cirenaica posti a disposizione del Ministero delle colonie;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito modificata dalla legge 8 giugno 1913, n. 601;
Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;
Visto il R. decreto 3 settembre 1913, n. 1199, per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601;
Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, modificato con la legge 6 luglio 1908, n. 362;
Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1914-915 non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914, tra i quali trovasi compreso quello per il Ministero della guerra;
Considerata la necessità di mantenere nella loro piena efficienza, in vista della presente situazione internazionale, i quadri degli ufficiali e la urgenza di rimpiazzare in Italia per talune armi e corpi, indipendentemente dalla legge 27 giugno 1912, n. 698 e dal R. decreto 29 luglio 1914, n. 872, i capitani occorrenti per i comandi e reparti della Libia e dell'Egeo;
Ritenuta la necessità di conseguenti aumenti di stanziamento nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915;
Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




In aggiunta agli ufficiali contemplati nella tabella XV annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e modificato con le leggi 17 luglio 1910, n. 515, e 27 giugno 1912, n. 698, saranno collocati fuori quadro 330 capitani dell'arma di fanteria, 40 dell'arma di artiglieria, 20 dell'arma del genio, 40 capitani medici e 15 capitani commissari.