stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 1 novembre 1914, n. 1246

Da convertirsi in legge, riguardante il richiamo in servizio di ufficiali in congedo per le funzioni di consegnatario di magazzino. (014U1246)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/11/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  20-11-1914 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con la legge 17 luglio 1910, n. 515;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito, modificata dalla legge 8 giugno 1913, n. 601;
Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;
Vista la legge 17 ottobre 1881 (serie 3ª) sulla posizione di servizio ausiliario;
Visto il R. decreto di pari data n. 439 (serie 3ª);
Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;
Vista la legge 20 dicembre 1908, n. 720, sul richiamo di capitani dalla posizione ausiliaria per servizi contabili;
Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1896, n. 380, modificato con la legge 6 luglio 1898, n. 362;
Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1914-915 non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914, tra i quali trovasi compreso quello per il Ministero della guerra;
Considerata la necessità di avere per ogni magazzino un ufficiale consegnatario tratto dagli ufficiali in congedo di qualsiasi arma o corpo, categoria e grado fino a quello di maggiore incluso, stante la difficoltà di provvedere all'uopo con capitani in posizione ausiliaria;
Ritenuta la necessità di conseguenti aumenti di stanziamento sullo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915;
Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




All'articolo unico della legge 20 dicembre 1908, n. 720, sul richiamo di capitani dalla posizione ausiliaria per servizi contabili è sostituito il seguente:

È data facoltà al ministro della guerra di richiamare dal congedo ufficiali di qualsiasi arma o corpo, categoria e grado fino a quello di maggiore incluso, per coprire i posti di consegnatario di magazzino presso i corpi di truppa: legioni carabinieri, reggimenti di fanteria, alpini (compresi anche i magazzini di mobilitazione dei battaglioni), bersaglieri, cavalleria, artiglieria e genio, nonché per altri servizi contabili.