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REGIO DECRETO 1 novembre 1914, n. 1246

Da convertirsi in legge, riguardante il richiamo in servizio di ufficiali in congedo per le funzioni di consegnatario di magazzino. (014U1246)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/11/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-11-1914
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e
dei servizi dipendenti dall'Amministrazione  della  guerra  approvato
con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato  con  la  legge  17
luglio 1910, n. 515; 
 
  Vista la legge 2 luglio  1896,  n.  254,  sull'avanzamento  del  R.
esercito, modificata dalla legge 8 giugno 1913, n. 601; 
 
  Visto  il  regolamento  per  l'esecuzione  della   predetta   legge
approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626; 
 
  Vista la legge 17  ottobre  1881  (serie  3ª)  sulla  posizione  di
servizio ausiliario; 
 
  Visto il R. decreto di pari data n. 439 (serie 3ª); 
 
  Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, relativa agli obblighi  di
servizio degli ufficiali in congedo; 
 
  Vista la legge 20 dicembre 1908, n. 720, sul richiamo  di  capitani
dalla posizione ausiliaria per servizi contabili; 
 
  Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi  ed  assegni  fissi
pel R. esercito approvato con R. decreto  14  luglio  1896,  n.  380,
modificato con la legge 6 luglio 1898, n. 362; 
 
  Vista la legge 26 giugno 1914,  n.  578,  che  approva  l'esercizio
provvisorio degli stati di  previsione  per  l'esercizio  finanziario
1914-915 non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914, tra  i  quali
trovasi compreso quello per il Ministero della guerra; 
 
  Considerata la necessita' di avere per ogni magazzino un  ufficiale
consegnatario tratto dagli ufficiali in congedo di qualsiasi  arma  o
corpo, categoria e grado fino a quello di maggiore incluso, stante la
difficolta'  di  provvedere  all'uopo  con  capitani   in   posizione
ausiliaria; 
 
  Ritenuta la necessita' di conseguenti aumenti di stanziamento sullo
stato di  previsione  del  Ministero  della  guerra  per  l'esercizio
finanziario 1914-915; 
 
  Previa deliberazione del Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  All'articolo unico della  legge  20  dicembre  1908,  n.  720,  sul
richiamo di capitani dalla posizione ausiliaria per servizi contabili
e' sostituito il seguente: 
 
  E' data facolta' al ministro della guerra di richiamare dal congedo
ufficiali di qualsiasi arma o corpo, categoria e grado fino a  quello
di  maggiore  incluso,  per  coprire  i  posti  di  consegnatario  di
magazzino presso i corpi di truppa: legioni  carabinieri,  reggimenti
di fanteria, alpini (compresi anche i magazzini di mobilitazione  dei
battaglioni), bersaglieri, cavalleria, artiglieria e  genio,  nonche'
per altri servizi contabili.