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LEGGE 4 ottobre 1914, n. 1114

Che dà esecuzione, con determinate riserve, alla Convenzione firmata a Berlino il 13 novembre 1908, fra l'Italia e altri Stati, per la protezione della proprietà letteraria e artistica. (014U1114)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/11/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/1931)
Testo in vigore dal:  12-7-1931
aggiornamenti all'articolo

Art. 1




È approvata la convenzione, firmata a Berlino il 13 novembre 1908 dall'Italia e da altri Stati, ed allegata alla presente legge nel testo e nella traduzione italiana, la quale modifica la Convenzione per la tutela delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 e approvata con R. decreto 6 novembre 1887, n. 5024, e l'atto addizionale e la dichiarazione interpretativa firmata a Parigi il 4 maggio 1896, approvata con R. decreto 21 novembre 1897, n. 517. Tale approvazione comporta tuttavia le riserve, di cui all'articolo seguente, basato sulla disposizione dell'articolo 27 della stessa Convenzione.

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 12 giugno 1931, n. 774 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le riserve di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 ottobre 1911, n. 1114, che approva la Convenzione firmata a Berlino il 13 novembre 1908 fra l'Italia ed altri Stati per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, cesseranno di avere effetto dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione di cui al precedente articolo".