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REGIO DECRETO 4 ottobre 1914, n. 1103

Da convertirsi in legge, col quale, è concessa ai ministri della guerra e della marina la facoltà di corrispondere acconti su lavori e forniture eseguiti e non definitivamente collaudati. (014U1103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))