Da convertirsi in legge, col quale, è concessa ai ministri della
guerra e della marina la facoltà di corrispondere acconti su lavori
e forniture eseguiti e non definitivamente collaudati. (014U1103)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1914
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)