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REGIO DECRETO 29 luglio 1914, n. 833

Col quale viene aumentato per il Ministero di grazia e giustizia il limite massimo delle annualità per pensioni di autorità da concedersi nell'esercizio 1914-915. (014U0833)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/09/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))