Col quale viene aumentato per il Ministero di grazia e giustizia il
limite massimo delle annualità per pensioni di autorità da
concedersi nell'esercizio 1914-915. (014U0833)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 05/09/1914
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)