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REGIO DECRETO 21 giugno 1914, n. 732

Riguardante l'assegnazione di alcuni posti di assistente nelle Università di Roma e di Pisa, in esecuzione della legge 22 giugno 1919, n. 780. (014U0732)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  15-8-1914 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vedute le tabelle I e L annesse al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 795;
Veduto l'art. 105 del medesimo lesto unico;
Veduto l'art. 5 della leggo 22 giugno 1913, n. 780;
Veduto l'art. 3 del regolamento in esecuzione di essa
approvato con Nostro decreto 4 agosto 1913, n. 1196;
Sentito il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione;
Considerato che le cattedre di chimica applicata presso la R.
Università di Roma e di fisica tecnologica in quella di Pisa, ambedue di materie complementari, più non esistono per il passaggio del titolare
della prima ad altra cattedra e per la morte del titolare della seconda, né vi è obbligo di ripristinarle;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il posto di aiuto e i tre posti di assistente assegnati dalla tabella I del sopracitato testo unico alla soppressa cattedra di chimica applicata della R. Università di Roma sono invece così assegnati:

1 aiuto alla cattedra di ortopedia e traumotologia;

1 assistente alla cattedra di elettroterapica e radiologia;

1 assistente alla cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna;

1 assistente alla cattedra di fisica complementare della stessa Università.