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LEGGE 9 luglio 1914, n. 666

Che converte in legge il R. decreto 8 gennaio 1914, n. 45, col quale è prorogata la facoltà del Governo di emanare disposizioni eccezionali nei Comuni danneggiati dal terremoto, e che concede nuova proroga della facoltà stessa. (014U0666)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))