Che all'articolo 28 del testo unico delle leggi sullo stato dei
sottufficiali approvato con R. decreto 17 novembre 1912, n. 1329,
aggiunge due comma coi quali viene data l'autorizzazione a richiamare
temporaneamente i sottufficiali collocati a riposo. (014U0621)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/1914
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)