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LEGGE 5 luglio 1914, n. 621

Che all'articolo 28 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 17 novembre 1912, n. 1329, aggiunge due comma coi quali viene data l'autorizzazione a richiamare temporaneamente i sottufficiali collocati a riposo. (014U0621)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))