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LEGGE 26 giugno 1914, n. 578

Che autorizza ad esercitare in via provvisoria gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1914-915 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1914. (014U0578)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-7-1914 al: 30-12-1914
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non siano rispettivamente tradotti in legge, e ad ogni modo non oltre il 31 dicembre 1914, lo stato di previsione dell'entrata e gli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1914-915, che al 30 giugno 1914 non saranno ancora approvati, nonché il bilancio della Somalia italiana per l'esercizio medesimo; e quindi è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa secondo le tariffe vigenti ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori in conformità dei detti stati di previsione presentati per la loro approvazione alla Camera dei deputati e secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge riguardanti l'esercizio 1914-915, tenuto conto altresì delle modificazioni ed aggiunte proposte con le relazioni presentate dalla Giunta generale del bilancio alla Camera.

Per i prelevamenti dai fondi di riserva e pei pagamenti da eseguirsi con i fondi prelevati, potrà anche eccedersi la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio; però ai relativi mandati od ordini di pagamento, sarà annesso apposito decreto che ne giustifichi l'assoluta necessità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE.

Rubini.

Visto, Il guardasigilli: Dari.