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LEGGE 2 giugno 1914, n. 456

Che apporta modificazioni e aggiunte alla legge comunale e provinciale. (014U0456)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/06/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 3-6-1914
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Al primo comma dell'art. 71  della  legge  comunale  e  provinciale
sostituire: 
 
  «Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore questi si reca al
tavolo, di  cui  all'allegato  E  della  legge  elettorale  politica,
unicamente per piegare la scheda, gia' scritta o  stampata,  o  parte
scritta e parte stampata, a mente del presente articolo, e poscia  la
presenta, piegata in quattro, al presidente del seggio. 
 
  «Per  gli  elettori  i  quali  indugiano   artificiosamente   nella
piegatura della scheda o non rispondono all'invito di presentarla, il
presidente provvede a norma  dell'art.  73,  penultimo  comma,  della
legge elettorale politica 26 giugno 1913, n. 821 (testo unico)».