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REGIO DECRETO 8 gennaio 1914, n. 45

Da convertirsi in legge, col quale è prorogata fino al 30 giugno 1914 la facoltà concessa al Governo dall'art. 3 delle disposizioni preliminari del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato col R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261. (014U0045)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026
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