Da convertirsi in legge, col quale è prorogata fino al 30 giugno
1914 la facoltà concessa al Governo dall'art. 3 delle disposizioni
preliminari del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del
terremoto del 28 dicembre 1908, approvato col R. decreto 12 ottobre
1913, n. 1261. (014U0045)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1914
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)