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REGIO DECRETO 8 gennaio 1914, n. 6

Che determina il numero dei consiglieri e sostituti procuratori generali addetti alle Corti d'appello e il numero dei funzionari della magistratura giudicante e del pubblico ministero addetti ai tribunali e preture del Regno. (014U0006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 1-2-1914
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 1, 4 e 23 della legge del 19 dicembre  1912,  n.
1311,  portante  modificazione  all'ordinamento  giudiziario  e   gli
articoli 1, 3 e 22 del Nostro decreto 11 maggio 1913, n. 457; 
 
  Visti i Nostri decreti 21 novembre 1907, n. 785, 8 agosto 1908,  n.
505, o 12 ottobre 1913, n.  1187,  riguardanti  la  ripartizione  dei
magistrati fra i vari uffici giudiziari; 
 
  Sulla proposta del Nostro  guardasigilli,  ministro  segretario  di
Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; 
 
  Visto il parere del Consiglio superiore della magistratura; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dal 1° febbraio 1914, il numero dei consiglieri  e  dei
sostituti procuratori generali addetti alle Corti di  appello  ed  il
numero dei funzionari della magistratura giudicante  e  del  pubblico
ministero  addetti  ai  tribunali  ed  alle  preture  del  Regno,  e'
determinato dalle annesse tabelle, sottoscritte, per  ordine  Nostro,
dal ministro proponente.