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LEGGE 4 gennaio 1914, n. 1

Per l'emissione di buoni del tesoro quinquennali al fine di provvedere a spese straordinarie della rete ferroviaria dello Stato e di nuove costruzioni di strade ferrate. (014U0001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-1-1914 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

Per provvedere, in conformità delle vigenti leggi alle spese straordinarie occorrenti fino a tutto l'esercizio 1914-915 per le ferrovie esercitate dallo Stato, nonché alle spese dipendenti dalle nuove costruzioni di strade ferrate, è data facoltà al ministro del tesoro di emettere, nell'esercizio 1913-914, buoni quinquennali per il capitale di lire duecentonovantamilioni, invece di emettere titoli di debito redimibile 3,50 e 3 per cento netto creati con le leggi 24 dicembre 1908, n. 731 e 13 maggio 1910, n. 228.

Ai buoni da omettersi ai sensi della presente legge sono applicabili le disposizioni delle leggi 21 marzo 1912, n. 191 e 29 dicembre 1912, n. 1352.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.