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REGIO DECRETO 4 agosto 1913, n. 1057

Per l'esecuzione dell'art. 3 della legge 27 giugno 1912, n. 698, con la quale vengono portati aumenti alle unità delle armi combattenti (013U1057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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vigente al 13/05/2026