stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 1 agosto 1913, n. 1002

Col quale sono approvate le norme per l'avanzamento nei vari gradi della R. guardia di finanza. (013U1002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/1923)
nascondi
vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  11-4-1923
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 6 e 7 della legge 19 luglio 1906, n. 367, sull'ordinamento della R. guardia di finanza, modificati a termini delle leggi 12 luglio 1908, n. 427, e 5 giugno 1913, n. 550;
Visto la legge e il regolamento per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

((La Commissione per l'esame delle proposte per l'avanzamento ad anzianità degli ufficiali della R. guardia di finanza è composta del comandante generale, o in sua vece del comandante in II, e di due generali comandanti di gruppo.

Per le promozioni da conferirsi per esame, alla anzidetta Commissione saranno aggiunti altri due membri aventi grado effettivo o pareggiato non inferiore a quello di colonnello. La designazione dei due membri aggiunti è fatta con decreto del Ministro delle finanze))
.

--------------
AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1762 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il conferimento dei posti di cui al precedente articolo 2 sarà deferito inappellabilmente alla Commissione centrale d'avanzamento istituita col R. decreto 1° agosto 1913, n. 1002; alla quale saranno aggiunti due altri componenti scelti dal ministro delle finanze tra i colonnelli del corpo o i funzionari superiori dell'Amministrazione finanziaria".