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LEGGE 11 luglio 1913, n. 921

Relativa al risanamento della città di Napoli. (013U0921)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/08/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 24-8-1913
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' rinnovata la dichiarazione  di  pubblica  utilita'  delle  opere
necessarie per il risanamento e conseguente ampliamento della  citta'
di Napoli, giusta i piani che, in esecuzione della legge  15  gennaio
1885, n. 2892, vennero approvati con i Regi decreti 25 luglio 1885, 7
gennaio 1886, n. 3618, 22 luglio 1886, n. 3983, 9 dicembre  1886,  n.
4182, 17 marzo 1889, n. 6024, 2 giugno 1889, n. 6105, 7 agosto  1896,
n. 380 e 31 agosto 1896, n. 408. 
 
  E' confermata al comune di Napoli la facolta' prevista dall'art. 10
del R. decreto 7 gennaio 1886, n. 3618, di presentare nuove  proposte
pel  risanamento  di  altri  quartieri,  non  contemplati  nei  piani
suddetti, e conseguente ampliamento della citta', e gli  e'  concessa
quella di chiedere al Governo del Re la reintegrazione, nel piano  di
risanamento, delle opere stralciate per effetto  del  R.  decreto  16
maggio 1895, n. 362.