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LEGGE 25 giugno 1913, n. 809

Che autorizza la spesa di L. 85.486 a titolo di pagamento di migliorie su fondi espropriati a Luigi Pirandello, spese del giudizio e relativi interessi. (013U0809)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))