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LEGGE 22 giugno 1913, n. 784

Concernente provvedimenti a favore della marina libera. (013U0784)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-8-1913
al: 5-6-1916
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per la durata di un decennio dal 1° luglio 1913,  e'  accordato  un
compenso di navigazione alle navi da carico nazionali  a  propulsione
meccanica ed ai velieri con motore ausiliario in misura non superiore
al 2,50 per cento annuo del loro valore attuale per  un  periodo  non
minore di 160 giorni di navigazione  compiuta  durante  un  esercizio
finanziario. Il compenso sara' proporzionale ai giorni di navigazione
quando non sia raggiunto il periodo suaccennato. 
 
  Nessun  compenso  spetta  alle  navi  destinate  al  trasporto   di
emigranti e di viaggiatori.