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LEGGE 19 giugno 1913, n. 770

Concernente la vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e dell'istruzione agraria, industriale e commerciale ed istituzioni affini. (013U0770)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  22-12-2008
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))