Riguardante la reintegrazione dell'assegno ad personam a favore dei
vice brigadieri e dei commessi dipendenti dal Ministero delle poste e
dei telegrafi, che ne subirono la perdita o la riduzione per effetto
di promozioni a stipendio non superiori al minimo, avvenute
contemporaneamente o prima dell'applicazione della legge 25 giugno
1911, n. 575. (013U0747)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/1913
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)