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LEGGE 19 giugno 1913, n. 670

Con la quale è rinnovata al Governo del Re la facoltà di riordinare la materia delle temporanee importazioni ed esportazioni. (013U0670)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-7-1913 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È rinnovata al Governo del Re la facoltà di riordinare entro il termine di sei mesi dalla data della presente legge, la materia delle temporanee importazioni ed esportazioni in conformità alle disposizioni della legge del 12 luglio 1912, n. 788.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Facta.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.