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LEGGE 12 giugno 1913, n. 606

Che approva due Convenzioni ed un Protocollo finale, firmati a Bruxelles il 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi, e di assistenza e salvataggio marittimi. (013U0606)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/07/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal:  5-7-1913

Art. 1



Piena ed intera esecuzione è data alle due convenzioni ed al protocollo finale, aventi per oggetto l'unificazione di talune regole in materia di urto fra navi, e di assistenza e salvataggio marittimi, firmati a Bruxelles addì 23 settembre 1910 fra l'Italia ed altri Stati.

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(1) Addì 4 giugno 1913 il R. ministro a Bruxelles depositò, a nome dell'Italia, le ratifiche dei due atti internazionali, dichiarando che le colonie Eritrea e Somalia italiana accedevano alla sola Convenzione concernente «l'assistenza e il salvataggio marittimi», con diritto di denunzia, da parte di ciascuna di esse Colonie, indipendentemente da quanto crederà di fare la metropoli per conto proprio.