stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 giugno 1913, n. 550

Concernente provvedimenti per la R. guardia di finanza. (013U0550)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-7-1913
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il ruolo organico della R. guardia di finanza stabilito dalla legge
12 luglio 1908, n 427 (tabella C), pel servizio generale  del  corpo,
e' aumentato di: 
 
  300 guardie di prima ferma; 450 guardie raffermate;  400  appuntati
di prima classe; 200 marescialli ordinari; 300 marescialli capi;  180
marescialli maggiori; 16 sottotenenti; 26 tenenti e 12 capitani; 
 
  ed e' diminuito di: 
 
  400  appuntati  di  seconda  classe;  310  sottobrigadieri  e   100
brigadieri.