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LEGGE 8 maggio 1913, n. 407

Che approva maggiori assegnazioni per L. 1587,27 per provvedere al saldo di spese residue obbligatorie, inscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-912. (013U0407)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/05/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))