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REGIO DECRETO 6 aprile 1913, n. 387

Col quale viene aumentato di L. 600.000 il limite massimo dell'annualità per le pensioni d'autorità da concedersi dal Ministero di grazia e giustizia nell'esercizio 1912-913. (013U0387)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-2-2011
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))