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REGIO DECRETO 5 gennaio 1913, n. 70

Che modifica il regolamento per la scuola d'applicazione per gl'ingegneri in Padova. (013U0070)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 8-3-1913
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 5 maggio 1997, n. 237, che istituisce il Magistrato
alle acque per le provincie venete e di Mantova; 
 
  Veduto  il  regolamento,  per  la  scuola   di   applicazione   per
gl'ingegneri di Padova, approvato con Nostro decreto 21 giugno  1905,
n. 580; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Riconosciuta la opportunita' e  la  convenienza  di  modificare  il
regolamento succitato nella parte che riguarda  la  composizione  del
Consiglio direttivo della scuola di applicazione per gli ingegneri di
Padova e l'insegnamento delle discipline idrauliche,  in  conformita'
del voto espresso dal Consiglio direttivo di quella scuola  d'accordo
col presidente del Magistrato alle acque per le provincie venete e di
Mantova; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione; 
 
  Abbiano decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Agli articoli  2,  11  e  12  del  regolamento  per  la  scuola  di
applicazione per gl'ingegneri di Padova, approvato con Nostro decreto
21 giugno 1908, n. 580, sono sostituiti  rispettivamente  i  seguenti
articoli: 
 
  Art. 2. - Il governo della scuola e' affidato: 
 
    a) al direttore, che il ministro scegliera' da una terna proposta
dal Consiglio dei professori,  nominato  per  un  quadriennio  e  non
rieleggibile immediatamente piu' di una volta; 
 
    b) al Consiglio direttivo composto del direttore che lo presiede,
e di sei professori ordinari, di cui quattro scelti  fra  quelli  che
non appartengono alla Facolta' fisico-matematica, e  due  scelti  fra
quelli che appartengono in qualita' di ordinari anche  alla  Facolta'
fisico-matematica. 
 
  Ciascun consigliere  restera'  in  carica  due  anni  o  non  sara'
rieleggibile immediatamente piu' di una volta. 
 
  In occasione di vacanza di un posto nel consiglio, la nuova  nomina
avverra' entro un mese. 
 
  Il presidente del Magistrato alle acque per le provincie  venete  e
di Mantova entra a formar parte del Consiglio della scuola per  tutte
le questioni che si  riferiscono  all'insegnamento  delle  discipline
idrauliche. 
 
  In caso di impedimento egli potra' anche nominare un suo delegato; 
 
    c) al Consiglio dei professori, composto di  tutti  i  professori
ordinari, straordinari ed incaricati, che insegnano qualunque materia
obbligatoria per la scuola. 
 
  Il direttore esercita  le  funzioni  che,  secondo  il  regolamento
generale universitario, sono devolute ai presidi delle Facolta'. 
 
  Il Consiglio direttivo ripartisce le dolazioni della scuola, prende
l'iniziativa  delle  proposte  da  assoggettare  al   Consiglio   dei
professori, esercita l'autorita' disciplinare secondo  i  regolamenti
vigenti, decide sulle ammissioni dagli allievi. 
 
  Il Consiglio dei professori: 
 
    a) elegge i membri del Consiglio direttivo; 
 
    b)  formula  e  suggerisce  agli  studenti  mediante  un  annuale
manifesto pubblico l'ordine degli studi durante il corso; 
 
    c) raccoglie  dai  professori  e  dagli  incaricati  i  programmi
dell'insegnamento per il corso,  li  coordina  tra  loro,  avverte  a
riempire le lacune che vi apparissero  e  stabilisce  l'ordine  delle
materie nel quinquennio e l'orario delle lozioni, avendo cura che  il
numero  delle   ore   assegnate   a   ciascun   insegnante   risponda
all'importanza della materia, non affatichi soverchiamente  la  mente
dei giovani e sia armonizzato con  quello  delle  altre  materie  del
corso; 
 
    d) propone quegli insegnamenti, i  quali,  benche'  non  compresi
nella pianta organica della scuola, pure riconoscesse necessari  alla
completa istruzione degli allievi. In  questo  caso  la  scuola  alza
proposta, dell'insegnamento nuovo potra' unire quella  della  persona
degna di  impartirlo  secondo  le  prescrizioni  delle  leggi  e  dei
regolamenti; 
 
    e) propone al ministro le persone da incaricare  di  insegnamenti
obbligatori che fossero vacanti ed espone i suoi  voti  sul  modo  di
provvedervi definitivamente; 
 
    f) propone al ministro le modificazioni al presente  regolamento,
che l'esperienza e i progressi degli studi rendessero opportune. 
 
  Alla  trattazione  degli   argomenti   dei   commi   d),   e)   non
parteciperanno gli incaricati. 
 
  Art.  11.  -  Per  provvedere  agli  insegnamenti  di   costruzioni
idrauliche, idraulica  fluviale,  marittima,  agricola,  forestale  e
industriale,  bonificazioni,   impianti   idroelettrici,   macchinari
idraulici  e  legislazione  idraulica,  nonche'  alle  dotazioni  dei
laboratori relativi e di quelli  di  elettrotecnica  e  di  idraulica
generale, alle spese per conferenze sugli  argomenti  delle  predetta
materie,  per  esercitazioni  e  viaggi  d'istruzione  degli  allievi
iscritti ai corsi di idraulica, viene approvato il seguente  organico
aggiuntivo: 
 
  Due professori ordinari a L. 5000 ciascuno . . . . . .  L. 10.000 
  Tre professori incaricati a L. 1250 ciascuno . . . . .  »   3.750 
  Quattro assistenti a L. 1800 ciascuno . . . . . . . . . »   7.200 
  Un preparatore per lezioni sperimentali . . . . . . . . »   2.000 
  Due inservienti a L. 720 ciascuno . . . . . . . . . . . »   1.440 
  Dotazioni per laboratori, conferenze, 
    esercitazioni e viaggi . . . . . . . . . . . . . . .  »  15.610 
                                                         ----------- 
                                              Totale. . . L. 40.000 
                                                         ----------- 
 
  Due degli incaricati degli insegnamenti suindicati  saranno  scelti
possibilmente fra i funzionari del genio  ed  a  preferenza  fra  gli
addetti ai servizi del Magistrato alle acque, con le  norme  relative
alla nomina degli  incaricati,  contenuto  nel  regolamento  generale
universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796. 
 
  Art. 12. - Le materie  indicato  nell'articolo  precedente  saranno
opportunamente raggruppate per disposizione ministeriale,  previo  il
parere del Consiglio dei professori. 
 
  Il ministro, su proposta del Consiglio direttivo, avra' diritto  di
stralciare dal fondo  delle  dotazioni  per  laboratori,  conferenze,
esercitazioni, viaggi una somma fino a  L.  7500  per  compensare  in
misura straordinaria qualche  incarico  a  tecnico  eminente,  o  per
contribuire mire alla dotazione  di  altri  laboratori  da  istituire
nella regione veneta per studi scientifici e  tecnici  relativi  alle
discipline idrauliche e alle loro applicazioni. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 5 gennaio 1913 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                  Giolitti - Credaro. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.