stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 26 gennaio 1913, n. 51

Col quale viene modificato il regolamento 29 gennaio 1903, n. 49, per l'esecuzione della legge 29 giugno 1902, n. 246, sull'Ufficio e sul Consiglio superiore del lavoro. (013U0051)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  2-3-1913 al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 2 e 6 della legge 29 giugno 1902, n. 246, che istituisce l'Ufficio e il Consiglio superiore del lavoro;
Visti gli articoli 16, 26 e 27 del regolamento 29 gennaio 1903, n. 49 per la sua applicazione;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Agli articoli 16, 26 e 27 del regolamento 29 gennaio 1903, n. 49 per l'esecuzione della legge 29 giugno 1902, n. 246 sull'Ufficio e sul Consiglio del lavoro, sono sostituiti i seguenti:
Art. 16. - Quando debbano esaminarsi nel Consiglio o nel Comitato permanente argomenti che interessano altri Ministeri, può il ministro invitarli, di propria iniziativa, ovvero, in seguito domanda del Consiglio o del Comitato permanente, a farsi rappresentare da speciali delegati, con voto consultivo, alle adunanze dell'una o dell'altra assemblea.
Analogo invito può essere rivolto, limitatamente però alle sedute del Consiglio superiore del lavoro e senza diritto di voto, alle Associazioni che rappresentano interessi di determinate classi o categorie di persone non aventi una propria particolare rappresentanza nel Consiglio, quando vi debbano essere trattati argomenti che specificamente concernano tali interessi.
Art. 26. - Ai membri del Consiglio del lavoro spetta una indennità di lire quindici per ciascun giorno di goduta.
Ai consiglieri non residenti in Roma compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio in prima classe ed una indennità di lire quindici per ciascun giorno di viaggio, computando la frazione di giorno come un giorno intero agli effetti della indennità stessa.
Art. 27. - Le norme dell'articolo precedente si applicano anche ai membri del Comitato permanente del lavoro per le sedute del Comitato che hanno luogo in giorni in cui non si aduna il Consiglio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 gennaio 1913.
VITTORIO EMANUELE.

Giolitti

- Nitti. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 6 della legge 29 giugno 1902, n. 246, che istituisce l'Ufficio e il Consiglio superiore del lavoro;

Visti gli articoli 16, 26 e 27 del regolamento 29 gennaio 1903, n. 49 per la sua applicazione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli articoli 16, 26 e 27 del regolamento 29 gennaio 1903, n. 49 per l'esecuzione della legge 29 giugno 1902, n. 246 sull'Ufficio e sul Consiglio del lavoro, sono sostituiti i seguenti:

Art. 16. - Quando debbano esaminarsi nel Consiglio o nel Comitato permanente argomenti che interessano altri Ministeri, può il ministro invitarli, di propria iniziativa, ovvero, in seguito domanda del Consiglio o del Comitato permanente, a farsi rappresentare da speciali delegati, con voto consultivo, alle adunanze dell'una o dell'altra assemblea.

Analogo invito può essere rivolto, limitatamente però alle sedute del Consiglio superiore del lavoro e senza diritto di voto, alle Associazioni che rappresentano interessi di determinate classi o categorie di persone non aventi una propria particolare rappresentanza nel Consiglio, quando vi debbano essere trattati argomenti che specificamente concernano tali interessi.

Art. 26. - Ai membri del Consiglio del lavoro spetta una indennità di lire quindici per ciascun giorno di goduta.

Ai consiglieri non residenti in Roma compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio in prima classe ed una indennità di lire quindici per ciascun giorno di viaggio, computando la frazione di giorno come un giorno intero agli effetti della indennità stessa.

Art. 27. - Le norme dell'articolo precedente si applicano anche ai membri del Comitato permanente del lavoro per le sedute del Comitato che hanno luogo in giorni in cui non si aduna il Consiglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Nitti.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.