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LEGGE 22 dicembre 1912, n. 1316

Che approva nuovi provvedimenti per i gruppi II e III delle linee di navigazione contemplate dalla legge 30 giugno 1912, n. 685, e per le linee celeri dell'Egitto contemplate dalla legge 30 giugno 1912, n. 686. (012U1316)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))