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REGIO DECRETO 8 agosto 1912, n. 1216

Col quale viene apportata un'aggiunta al 3° comma dell'art. 32 del regolamento per il personale di 1ª e 2ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato col R. decreto 16 maggio 1909, n. 341. (012U1216)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-2-2011
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))