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REGIO DECRETO 24 marzo 1912, n. 1101

Col quale viene approvato l'annesso nuovo regolamento per i convitti nazionali. (012U1101)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  12-11-1912 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vedute le disposizioni contenute nel capo VI del titolo III della legge organica 13 novembre 1859, numero 3725;
Veduto il decreto Reale 18 dicembre 1898, n. 558, col quale fu approvato il regolamento per i convitti nazionali;
Veduto il R. decreto 18 febbraio 1909, n. 249 per l'esecuzione della legge 3 luglio 1908, n. 412, sulle nomine, sulla carriera e sugli stipendi del personale dei convitti nazionali;
Veduto il R. decreto 1° agosto 1889, n. 6325 relativo ai posti gratuiti e semigratuiti per figli d'insegnanti di scuole medie e d'impiegati dei convitti nazionali;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvato il regolamento per i convitti nazionali unito al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.