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REGIO DECRETO 4 febbraio 1912, n. 1086

Col quale viene approvato l'annesso regolamento per l'attuazione della legge 19 marzo 1911, n. 201, concernente gli ufficiali giudiziari. (012U1086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/11/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-11-1912
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 19 marzo 1911, n. 201; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  guardasigilli,  ministro  segretario  di
Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono approvate le  disposizioni  regolamentari  e  transitorie  per
l'attuazione  delle  norme  legislative  riguardanti  gli   ufficiali
giudiziari in esecuzione della legge 19 marzo 1911, n. 201, contenute
nell'unito   allegato   visto,   d'ordine   Nostro,   dal    ministro
guardasigilli. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 4 febbraio 1912. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                     Giolitti - Finocchiaro - Aprile. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.