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REGIO DECRETO 2 settembre 1912, n. 1058

Col quale viene approvato l'annesso regolamento per la Cassa pensioni del personale delle aziende esercenti i servizi marittimi sovvenzionati (012U1058)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  29-10-1912 al: 9-2-2011
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 15 e 16 della legge 13 giugno 1910, n. 306, che approva le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi;

Visti gli articoli: 80 del capitolato A pei servizi postali delle isole minori; 50 del capitolato B per le linee di concentramento; 82 del capitolato n. 1 per i servizi affidati alla Società di navigazione «Puglia»; 49 del capitolato per il servizio Tripoli-Alessandria affidato al Banco di Roma; e 80 del capitolato approvato con Nostro decreto 23 giugno 1910, n. 598;

Sentiti i pareri della Commissione pei servizi marittimi, del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro della marina per la istituzione e il funzionamento della Cassa pensioni a favore del personale delle aziende esercenti i servizi marittimi sovvenzionati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 settembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Leonardi-Cattolica -
Nitti.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.